Le nuove regole Incoterms - Spedizioni Internazionali

Dal 1° di gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole Incoterms (Termini Commerciali Internazionali) elaborate dalla Camera Internazionale del Commercio.

Tali elaborati fissano le condizioni commerciali per la vendita di beni a livello globale; rappresentano una guida specifica per gli attori che operano in regime di importazione ed esportazione di merci e/o beni in modo da regolare in maniera univoca i contratti di scambio internazionale.

Presentiamo le principali novità:

  • Il termine DAT (Delivery at Place) è stato sostituito dal termine DPU (Delivery at Place Unloaded) utilizzato per il trasporto container nell’esportazione di prodotti come i carichi eccezionali, macchinari etc. e sarà necessario indicare il luogo di consegna. Tutte le altre condizioni di trasporto rimangono invariate (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP);

 

  • Un’ importante modifica prevede che l’organizzatore del trasporto possa gestire direttamente il servizio senza avvalersi di terzi così gli Incoterms 2020 consentono l’utilizzo di propri mezzi di trasporto da parte dell’acquirente nelle regole FCE e dal venditore nelle regole D;

 

  • L’assicurazione è a carico dell’azienda che esporta solo con le rese CIP (Carriage and Insurance Paid to – assicurazione inclusa fino a) e CIF (Cost, Insurance and Freight – assicurazione e nolo); il venditore è il contraente ma il beneficiario è l’acquirente. Il CIP richiede una copertura A-ICC mentre CIF richiede la copertura C-ICC, che è molto più probabile si applichi ai prodotti finiti. La copertura A copre un maggior livello di assicurazione, mentre un minor livello di copertura associato a C-ICC sarebbe più adeguato per il mondo della materie prime.

 

  • Se la merce viene venduta con la regola FCA per il trasporto via mare, i venditori o i compratori potrebbero volere una polizza di carico con annotazione di messa a bordo. Per far fronte a tale situazione, gli articoli A6/B6 della regola FCA  Incoterms 2020 offrono un’opzione aggiuntiva: compratore e venditore possono concordare che il primo dia istruzioni al proprio vettore di emettere una polizza di carico con annotazione di messa a bordo al venditore dopo la caricazione della merce.

Si sottolinea infine che le nuove disposizioni non abrogano le edizioni precedenti quindi è fondamentale che nei contratti di vendita le parti facciano sempre riferimento all’edizione che intendono richiamare. Se non è presente alcun riferimento, si ritengono richiamate le condizioni dell’ultima edizione vigente al momento della conclusione del contratto.